Nuove etichette alimentari (cosa dobbiamo sapere)
L’anno appena trascorso si è concluso con una piccola rivoluzione a carico delle etichette alimentari: il 13 dicembre 2014, infatti, è entrato in vigore il Regolamento UE 1169/2011, che ridefinisce la normativa relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari.
Partendo dalle origini, ricordiamo che cos’è un’etichetta alimentare: “qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore” (Art. 1 Reg. 1169/2011).
Essa riporta informazioni riguardo al contenuto nutrizionale del prodotto e fornisce al consumatore indicazioni utili per una dieta corretta ed equilibrata.
Lo scopo delle modifiche apportate è quello di semplificare le informazioni dirette al il consumatore, aumentandone la trasparenza e la comprensione, per favorire acquisti più consapevoli e tutelando la salute del consumatore stesso.
Il Regolamento introduce alcune importanti novità che di seguito vedremo in sintesi.
Leggibilità e chiarezza delle scritte: per rendere più agevole la lettura, tutte le indicazioni devono essere scritte con caratteri più grandi ed essere chiare e leggibili, anche sulle confezioni più piccole.
Data di scadenza: diventa obbligatoria l’indicazione “da consumarsi entro” su ogni singola porzione preconfezionata, anche se facente parte di confezioni più grandi. Per le carni, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, deve indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.
Oli e grassi vegetali: non compare più in etichetta la dicitura generica ma occorre precisare la natura specifica degli oli e grassi vegetali impiegati (es. palma, cocco, soia, colza).
Allergeni: le sostanze allergizzanti o che possono provocare intolleranze (come i derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) dovranno essere indicate ed evidenziate rispetto alle altre informazioni, ad esempio sottolineando la scritta o mettendo in grassetto il nome nella lista degli ingredienti. Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili all’avventore.
Denominazione e stato fisico dell’alimento: accanto alla denominazione deve essere indicato lo stato fisico nel quale si trova il prodotto o lo specifico trattamento che ha subito (es. “in polvere”, “ricongelato”, “liofilizzato”, “surgelato”, “concentrato”, “affumicato”). Deve comparire l’indicazione “decongelato” sui prodotti congelati prima della vendita e venduti poi decongelati.
Etichetta nutrizionale: sono obbligatorie indicazioni su valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale, riferite a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata dai dati riferiti ad una singola porzione. La dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l’indicazione su acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre.
L’etichetta degli alimenti può inoltre riportare indicazioni nutrizionali che permettono al consumatore di fare scelte più attente e in linea con le proprie necessità: per esempio “a ridotto contenuto calorico”, “a basso contenuto di grassi saturi”, “ricco di acidi grassi omega-3”…
Di sicuro, l’aspetto più innovativo del nuovo regolamento europeo, anche se molto laborioso, è l’estensione dell’etichettatura nutrizionale anche ai prodotti alimentari somministrati nei pubblici esercizi, dai ristoranti alle mense, che porterà ad una maggiore responsabilità degli operatori alimentaristi e ad una crescente consapevolezza dei consumatori su ciò che mangiano. Inoltre, grazie all’obbligo di indicazione degli allergeni, si ridurranno i casi di allergie e di intolleranze alimentari.
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